Art. 151 · Infrastruttura

Art. 151

Infrastruttura

In vigore dal 2 ago 2017
Infrastruttura 1.   I TSO valutano quali infrastrutture tecniche siano necessarie per eseguire e gestire i processi di cui all' e ritenuti critici ai sensi del piano di sicurezza di cui all'. 2.   I TSO di un'area sincrona specificano, nell'accordo operativo di area sincrona, requisiti minimi di disponibilità, affidabilità e ridondanza delle infrastrutture tecniche di cui al paragrafo 1, tra cui: a) accuratezza, risoluzione, disponibilità e ridondanza delle misurazioni dei flussi di potenza attiva e della linea di interconnessione virtuale; b) disponibilità e ridondanza dei sistemi di controllo digitali; c) disponibilità e ridondanza dell'infrastruttura di comunicazione; nonché d) protocolli di comunicazione. 3.   I TSO di un blocco LFC stabiliscono, nell'accordo operativo di blocco LFC, requisiti supplementari di disponibilità, affidabilità e ridondanza delle infrastrutture tecniche. 4.   Ciascun TSO di un'area LFC: a) assicura una sufficiente qualità e disponibilità del calcolo dell'FRCE; b) esegue un monitoraggio in tempo reale della qualità del calcolo dell'FRCE; c) interviene in caso di errore di calcolo dell'FRCE; nonché d) se l'FRCE è determinato dall'ACE, esegue un monitoraggio ex post della qualità del calcolo dell'FRCE confrontando l'FRCE ai valori di riferimento almeno una volta all'anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1485:oj#art-151