Art. 133 · Responsabile del monitoraggio dell'area sincrona

Art. 133

Responsabile del monitoraggio dell'area sincrona

In vigore dal 2 ago 2017
Responsabile del monitoraggio dell'area sincrona 1.   I TSO di un'area sincrona designano un TSO della medesima area sincrona quale responsabile del monitoraggio dell'area sincrona, nell'accordo operativo di area sincrona. 2.   Il responsabile del monitoraggio dell'area sincrona attua il processo di raccolta e comunicazione dei dati dell'area sincrona di cui all'. 3.   Il responsabile del monitoraggio dell'area sincrona attua il processo di applicazione dei criteri di cui all'. 4.   Il responsabile del monitoraggio dell'area sincrona raccoglie i dati per la valutazione della qualità della frequenza relativi alla sua area sincrona ed espleta il processo di applicazione dei criteri, compreso il calcolo dei criteri di valutazione della qualità della frequenza, ogni tre mesi ed entro tre mesi dal termine del periodo analizzato.
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