Art. 125 · Accordo di condivisione

Art. 125

Accordo di condivisione

In vigore dal 2 ago 2017
Accordo di condivisione I TSO che partecipano allo stesso processo di condivisione di FCR, FRR o RR istituiscono un accordo di condivisione che comprende almeno: a) in caso di condivisione di FRR o RR all'interno di un'area sincrona, i ruoli e le responsabilità del TSO che riceve le riserve per il controllo della capacità, del TSO che fornisce le riserve per il controllo della capacità e del TSO interessato, a norma dell', paragrafo 3; o b) in caso di condivisione delle riserve tra aree sincrone, i ruoli e le responsabilità del TSO che riceve le riserve per il controllo della capacità e del TSO che fornisce le riserve per il controllo della capacità, a norma dell', paragrafo 4, e le procedure nel caso in cui la condivisione delle riserve tra aree sincrone non avvenga in tempo reale, a norma dell', paragrafo 9.
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