Art. 113 · Trasmissione di informazioni ad altri TSO

Art. 113

Trasmissione di informazioni ad altri TSO

In vigore dal 2 ago 2017
Trasmissione di informazioni ad altri TSO 1.   Su richiesta di un altro TSO, il TSO calcola e fornisce: a) i programmi di scambio netti aggregati; e b) il bilancio netto dell'area in c.a. se l'area di programmazione è interconnessa ad altre aree di programmazione attraverso collegamenti di trasmissione in c.a. 2.   Se necessario per la creazione dei modelli comuni di rete, conformemente all', paragrafo 1, il TSO che gestisce un'area di programmazione trasmette ai TSO che ne fanno richiesta: a) programmi di generazione; e b) previsioni del fabbisogno.
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