Art. 111 · Notifica dei programmi all'interno delle aree di programmazione

Art. 111

Notifica dei programmi all'interno delle aree di programmazione

In vigore dal 2 ago 2017
Notifica dei programmi all'interno delle aree di programmazione 1.   Il programmatore di rete, tranne i programmatori di rete degli shipping agent, presenta al TSO che gestisce l'area di programmazione, se da questi richiesto e, se necessario, a terzi, i seguenti programmi: a) programmi di generazione; b) previsioni del fabbisogno; c) programmi di scambio commerciale interno; e d) programma di scambio commerciale esterno; 2.   Ciascun programmatore di rete di uno shipping agent o, se del caso, di una controparte centrale, presenta al TSO che gestisce l'area di programmazione coperta dal market coupling, se da questi richiesto e, se necessario, a terzi, i seguenti programmi: a) programmi di scambio commerciale esterno quali: i) gli scambi multilaterali tra l'area di programmazione e un gruppo di altre aree di programmazione; ii) gli scambi bilaterali tra l'area di programmazione e un'altra area di programmazione; b) programmi di scambio commerciale interno tra lo shipping agent e le controparti centrali; c) programmi di scambio commerciale interno tra lo shipping agent e altri shipping agent.
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