Art. 107 · Adeguatezza dell'area di controllo sugli orizzonti giornaliero e infragiornaliero

Art. 107

Adeguatezza dell'area di controllo sugli orizzonti giornaliero e infragiornaliero

In vigore dal 2 ago 2017
Adeguatezza dell'area di controllo sugli orizzonti giornaliero e infragiornaliero 1.   Il TSO effettua un'analisi dell'adeguatezza dell'area di controllo sugli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero sulla base: a) dei programmi di cui all'; b) del carico previsto; c) della generazione prevista da fonti di energia rinnovabili; d) delle riserve di potenza attiva secondo i dati forniti conformemente all', paragrafo 1, lettera a); e) delle capacità di importazione e di esportazione dell'area di controllo coerenti con le capacità interzonali calcolate, se del caso, conformemente all' del regolamento (UE) 2015/1222; f) delle capacità dei gruppi di generazione in base ai dati forniti a norma dell', paragrafo 4, e degli e dei loro stati di disponibilità; e g) delle capacità degli impianti di consumo con gestione della domanda in base ai dati forniti a norma degli e dei loro stati di disponibilità. 2.   Il TSO valuta: a) il livello minimo di importazione e il livello massimo di esportazione compatibili con l'adeguatezza della propria area di controllo; b) la durata prevista di una potenziale mancanza di adeguatezza; e c) la quantità di energia non fornita in mancanza di adeguatezza. 3.   Se, in seguito all'analisi di cui al paragrafo 1, le condizioni di adeguatezza non sono soddisfatte, il TSO ne informa la propria autorità di regolamentazione o un'altra autorità competente. Il TSO trasmette alla propria autorità di regolamentazione o a un'altra autorità competente un'analisi delle cause della mancanza di adeguatezza e propone azioni di attenuazione.
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