Art. 101 · Gestione dello stato «in prova» degli asset rilevanti

Art. 101

Gestione dello stato «in prova» degli asset rilevanti

In vigore dal 2 ago 2017
Gestione dello stato «in prova» degli asset rilevanti 1.   Il pianificatore delle indisponibilità di un asset rilevante il cui stato è dichiarato «in prova» presenta al TSO e, se l'asset è collegato a un sistema di distribuzione, anche chiuso, al DSO e al CDSO, entro un mese prima dell'avvio dello stato «in prova»: a) un piano di prova dettagliato; b) un programma indicativo di generazione o una previsione indicativa del fabbisogno, se l'asset rilevante in questione è un gruppo di generazione o un impianto di consumo; e c) le modifiche alla topologia del sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione se l'asset rilevante in questione è un elemento di rete rilevante. 2.   Il pianificatore delle indisponibilità aggiorna le informazioni di cui al paragrafo 1 non appena esse sono modificate. 3.   Il TSO di un asset rilevante il cui stato di disponibilità è dichiarato «in prova» fornisce le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 a tutti gli altri TSO della o delle proprie regioni di coordinamento delle indisponibilità, su loro richiesta. 4.   Se l'asset rilevante di cui al paragrafo 1 è un elemento di rete rilevante che collega due o più aree di controllo, i TSO delle aree di controllo coinvolte concordano le informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 1.
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