Art. 101
Gestione dello stato «in prova» degli asset rilevanti
In vigore dal 2 ago 2017
Gestione dello stato «in prova» degli asset rilevanti
1. Il pianificatore delle indisponibilità di un asset rilevante il cui stato è dichiarato «in prova» presenta al TSO e, se l'asset è collegato a un sistema di distribuzione, anche chiuso, al DSO e al CDSO, entro un mese prima dell'avvio dello stato «in prova»:
a)
un piano di prova dettagliato;
b)
un programma indicativo di generazione o una previsione indicativa del fabbisogno, se l'asset rilevante in questione è un gruppo di generazione o un impianto di consumo; e
c)
le modifiche alla topologia del sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione se l'asset rilevante in questione è un elemento di rete rilevante.
2. Il pianificatore delle indisponibilità aggiorna le informazioni di cui al paragrafo 1 non appena esse sono modificate.
3. Il TSO di un asset rilevante il cui stato di disponibilità è dichiarato «in prova» fornisce le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 a tutti gli altri TSO della o delle proprie regioni di coordinamento delle indisponibilità, su loro richiesta.
4. Se l'asset rilevante di cui al paragrafo 1 è un elemento di rete rilevante che collega due o più aree di controllo, i TSO delle aree di controllo coinvolte concordano le informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
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