Art. 100 · Aggiornamenti dei piani definitivi di disponibilità sull'orizzonte annuale

Art. 100

Aggiornamenti dei piani definitivi di disponibilità sull'orizzonte annuale

In vigore dal 2 ago 2017
Aggiornamenti dei piani definitivi di disponibilità sull'orizzonte annuale 1.   Il pianificatore delle indisponibilità può avviare una procedura di modifica del piano definitivo di disponibilità sull'orizzonte annuale nel periodo che intercorre tra il completamento del coordinamento delle indisponibilità a orizzonte annuale e l'esecuzione del piano in tempo reale. 2.   Il pianificatore delle indisponibilità che non è un TSO facente parte di una regione di coordinamento delle indisponibilità può presentare al o ai pertinenti TSO una richiesta di modifica del piano definitivo di disponibilità sull'orizzonte annuale degli asset rilevanti sotto la propria responsabilità. 3.   Nel caso di una richiesta di modifica a norma del paragrafo 2 si applica la procedura seguente: a) il TSO destinatario conferma il ricevimento della richiesta e valuta quanto prima possibile se la modifica comporta incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità; b) qualora siano riscontrate incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità, i TSO coinvolti della regione di coordinamento delle indisponibilità individuano congiuntamente una soluzione, coordinandosi con i pianificatori delle indisponibilità coinvolti e, se del caso, con i DSO e i CDSO, utilizzando i mezzi a loro disposizione; c) qualora non sia riscontrata alcuna incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità o non ne permanga nessuna, il TSO destinatario convalida la modifica richiesta, i TSO coinvolti comunicano tale modifica a tutte le parti interessate e il TSO destinatario aggiorna il piano definitivo di disponibilità sull'orizzonte annuale sulla piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E; e d) qualora non sia trovata una soluzione per le incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità, il TSO destinatario respinge la modifica richiesta. 4.   Il TSO facente parte di una regione di coordinamento delle indisponibilità che intende modificare il piano definitivo di disponibilità sull'orizzonte annuale per un asset rilevante per il quale agisce come pianificatore delle indisponibilità avvia la procedura seguente: a) il TSO richiedente elabora una proposta di modifica del piano di disponibilità sull'orizzonte annuale, che comprenda una valutazione dell'eventualità che essa generi incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità, e la presenta agli altri TSO della o delle proprie regioni di coordinamento delle indisponibilità; b) qualora siano riscontrate incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità, i TSO interessati della regione di coordinamento delle indisponibilità individuano congiuntamente una soluzione, coordinandosi con i pianificatori delle indisponibilità coinvolti e, se del caso, con i DSO e i CDSO, utilizzando i mezzi a loro disposizione; c) qualora non sia rilevata alcuna incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità o sia stata individuata una soluzione per l'eventuale incompatibilità riscontrata, i TSO coinvolti convalidano la modifica richiesta, comunicano tale modifica a tutte le parti interessate, e aggiornano il piano definitivo di disponibilità sull'orizzonte annuale sulla piattaforma dati di pianificazione operativa di ENTSO-E; d) qualora non sia trovata una soluzione alle incompatibilità di pianificazione delle indisponibilità, il TSO richiedente pone fine alla procedura di modifica.
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