Art. 10 · Partecipazione delle parti interessate

Art. 10

Partecipazione delle parti interessate

In vigore dal 2 ago 2017
Partecipazione delle parti interessate L'Agenzia, in stretta cooperazione con l'ENTSO-E, organizza la partecipazione delle parti interessate relativamente alla gestione sicura del sistema e ad altri aspetti dell'attuazione del presente regolamento. Tale partecipazione comporta riunioni regolari con le parti interessate al fine di individuare i problemi e proporre miglioramenti per quanto attiene alla gestione sicura del sistema.
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