Art. 3
In vigore dal 1 ago 2017
1. Se le autorità doganali dispongono di elementi secondo cui il prezzo che figura su una fattura corrispondente all'impegno a norma dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, non coincide con il prezzo pagato e, di conseguenza, tali società possono aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell'impegno e altre informazioni al fine di verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno in cui la fattura relativa all'impegno è stata emessa.
2. Qualora dalla verifica emerga che il prezzo pagato è inferiore al PMI, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.
Qualora dalla verifica emerga che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e sgravi, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione dei dazi dovuti a norma dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni al debitore di tali dazi al solo scopo di salvaguardare i suoi diritti di difesa. Tali informazioni non possono in alcun caso essere comunicate a terzi.
Storico versioni
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