Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 lug 2017
All'articolo 2 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) nel pianificare, dirigere, finanziare o partecipare ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o contro il personale dell'ONU, compresi i membri del gruppo di esperti;».
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