Art. 2
In vigore dal 13 lug 2017
Le parti I e II del certificato zootecnico figurano nel documento unico di identificazione a vita per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina rilasciato in conformità all'articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 e sono conformi ai seguenti criteri:
a)
la parte I è una sezione del documento unico di identificazione a vita da stabilirsi in conformità all'articolo 118, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429;
b)
la parte II:
i)
fa parte della sezione di cui alla lettera a) del presente articolo, nel qual caso deve essere prevista più di una pagina per detta parte II per aggiornamenti delle informazioni, oppure
ii)
previo consenso dell'autorità competente in conformità all'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012, è allegata al documento unico di identificazione a vita, nel qual caso è collegata alla parte I di cui alla lettera a) del presente articolo tramite l'indicazione del numero di identificazione individuale, denominato «codice unico» all'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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