Art. 1
In vigore dal 13 lug 2017
Il regolamento delegato (UE) 2016/2250 è così rettificato:
1)
(non riguarda la versione italiana)
2)
All'articolo 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«per la sogliola, l'eglefino e il merlano combinati di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano e gamberello boreale effettuate nella pesca dello scampo praticata nella divisione CIEM IIIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;».
3)
(non riguarda la versione italiana)
4)
(non riguarda la versione italiana)
5)
(non riguarda la versione italiana)
6)
(non riguarda la versione italiana)
7)
(non riguarda la versione italiana)
Storico versioni
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