Art. 4 · Rettifica del regolamento (UE) 2017/1151

Art. 4

Rettifica del regolamento (UE) 2017/1151

In vigore dal 13 lug 2017
Rettifica del regolamento (UE) 2017/1151 Il regolamento (UE) 2017/1151 è così rettificato: 1) l' è così modificato: a) il punto 3 è sostituito dal seguente: «3) “contachilometri”, uno strumento che indica al conducente la distanza totale percorsa dal veicolo dal momento della sua produzione;»; b) il punto 33 è soppresso; c) i punti 47 e 48 sono sostituiti dai seguenti: «47) “serbatoio monostrato”, un serbatoio costituito da un solo strato di materiale, escludendo i serbatoi metallici, ma includendo i materiali solfonati/fluorurati; 48) “serbatoio multistrato”, un serbatoio costituito da almeno due diversi materiali stratificati, uno dei quali è un materiale barriera per idrocarburi;» d) è aggiunto il seguente punto 49: «49) “classe di inerzia”, una categoria di masse di prova del veicolo corrispondente ad una inerzia equivalente di cui al regolamento UNECE n. 83, allegato 4a, tabella A4a/3, quando la massa di prova è uguale alla massa di riferimento.»; 2) l'articolo 15 è così modificato: a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   A decorrere dal 1o settembre 2017 per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e M2 e alla categoria N1, classe I, e dal 1o settembre 2018 nel caso dei veicoli della categoria N1, classi II e III, e della categoria N2, le autorità nazionali rifiuteranno, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante, il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale per i nuovi tipi di veicoli non conformi al presente regolamento. Per le nuove omologazioni richieste prima del 1o settembre 2019, è possibile, su richiesta del costruttore, applicare la procedura di prova delle emissioni per evaporazione di cui al regolamento UNECE n. 83, allegato 7, invece della procedura di cui all'allegato VI del presente regolamento ai fini della determinazione delle emissioni per evaporazione. 3.   A decorrere dal 1o settembre 2018 per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e M2 e alla categoria N1, classe I, e dal 1o settembre 2019 nel caso dei veicoli della categoria N1, classi II e III, e della categoria N2, le autorità nazionali, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante, considereranno i certificati di conformità dei nuovi tipi di veicoli non conformi al presente regolamento non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE e vieteranno l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di tali veicoli. Per i nuovi veicoli immatricolati prima del 1o settembre 2019, è possibile, su richiesta del costruttore, applicare la procedura di prova delle emissioni per evaporazione di cui al regolamento UNECE n. 83, allegato 7, invece della procedura di cui all'allegato VI del presente regolamento ai fini della determinazione delle emissioni per evaporazione.»; b) al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le prove di tipo 1/I effettuate in conformità all'allegato III del regolamento (CE) n. 692/2008 fino a 3 anni dopo le date specificate all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2007 devono essere riconosciute dall'autorità di omologazione ai fini della produzione di componenti difettosi o deteriorati per simulare guasti che consentano la valutazione delle prescrizioni di cui all'allegato XI del presente regolamento;»; c) al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera c): «c) le dimostrazioni di durata, se le prove di tipo 1/I sono state effettuate in conformità all'allegato VII del regolamento (CE) n. 692/2008 fino a 3 anni dopo le date specificate all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2007, devono essere riconosciute come equivalenti dall'autorità di omologazione ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato VII del presente regolamento;»; 3) gli allegati I, IIIA, V, VI, VII, VIII, XII e XXI sono rettificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.
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