Art. 7
Informazioni relative al progetto di acquisizione
In vigore dal 11 lug 2017
Informazioni relative al progetto di acquisizione
Il candidato acquirente deve fornire all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni relative al progetto di acquisizione:
a)
identificazione del soggetto interessato;
b)
informazioni dettagliate sulle intenzioni del candidato acquirente in merito al progetto di acquisizione, ad esempio gli investimenti strategici o gli investimenti di portafoglio;
c)
informazioni sulle quote possedute o che si prevede saranno possedute nel soggetto interessato dal candidato acquirente prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione, compreso quanto segue:
1)
il numero e il tipo di azioni e il loro valore nominale;
2)
la percentuale del capitale complessivo del soggetto interessato rappresentata dalle azioni possedute o che si prevede saranno acquisite dal candidato acquirente prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione;
3)
la percentuale dei diritti di voto complessivi del soggetto interessato rappresentata dalle azioni possedute o che si prevede saranno possedute dal candidato acquirente prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione, qualora tale percentuale sia diversa dalla percentuale di capitale del soggetto interessato;
4)
il valore di mercato, in euro e nella valuta locale, delle azioni del soggetto interessato possedute o che si prevede saranno acquisite dal candidato acquirente prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione;
d)
la descrizione di eventuali azioni concertate con altre parti, compreso il contributo di tali altre parti al finanziamento dell'acquisizione prevista, i mezzi di partecipazione agli accordi finanziari in relazione al progetto di acquisizione e agli accordi organizzativi futuri del progetto di acquisizione;
e)
il contenuto dei patti tra azionisti che si prevede di concludere con altri azionisti in relazione al soggetto interessato;
f)
il prezzo di acquisizione proposto e i relativi criteri di determinazione nonché, in caso di divergenze rispetto al valore di mercato, una spiegazione dei motivi di tali divergenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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