Art. 13 · Obblighi ridotti di informazione

Art. 13

Obblighi ridotti di informazione

In vigore dal 11 lug 2017
Obblighi ridotti di informazione 1.   In deroga all', qualora il candidato acquirente sia un soggetto autorizzato e sottoposto a vigilanza all'interno dell'Unione e il soggetto interessato soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni: a) se il candidato acquirente è una persona fisica: 1) le informazioni di cui all', paragrafo 1; 2) le informazioni di cui all', lettere da c) a g); 3) le informazioni di cui agli ; 4) le informazioni di cui all', paragrafo 1; 5) qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata non superiore al 20 %, un documento strategico quale indicato all'; 6) qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 %, un documento strategico quale indicato all'; b) se il candidato acquirente è una persona giuridica: 1) le informazioni di cui all', paragrafo 2; 2) le informazioni di cui all', paragrafo 1, lettere da c) a j), e, se pertinenti, le informazioni di cui all', paragrafo 3; 3) le informazioni di cui agli ; 4) le informazioni di cui all', paragrafo 1; 5) qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata non superiore al 20 %, un documento strategico quale indicato all'; 6) qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 %, un documento strategico quale indicato all'; c) se il candidato acquirente è un trust: 1) le informazioni di cui all', paragrafo 3; 2) se pertinente, le informazioni di cui all', paragrafo 3; 3) le informazioni di cui agli ; 4) le informazioni di cui all', paragrafo 1; 5) qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata non superiore al 20 %, un documento strategico quale indicato all'; 6) qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 %, un documento strategico quale indicato all'. 2.   Il soggetto interessato di cui al paragrafo 1 soddisfa le seguenti condizioni: a) non detiene attività dei suoi clienti; b) non è autorizzato a svolgere i servizi e le attività di investimento «negoziazione per conto proprio» o «assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile» di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE; c) qualora sia autorizzato a svolgere il servizio di investimento «gestione di portafogli» di cui all'allegato I, sezione A, punto 4, della direttiva 2004/39/CE, il valore delle attività gestite dall'impresa deve essere inferiore a 500 milioni di EUR. 3.   Il candidato acquirente di cui al paragrafo 1 che sia stato valutato dall'autorità competente del soggetto interessato nel corso dei due anni precedenti per quanto riguarda le informazioni di cui agli fornisce soltanto le informazioni che sono cambiate rispetto alla valutazione precedente. Se fornisce soltanto quelle informazioni che sono state modificate successivamente alla precedente valutazione ai sensi del primo comma, il candidato acquirente firma una dichiarazione per informare l'autorità competente del soggetto interessato che non vi è necessità di aggiornare il resto delle informazioni.
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