Art. 11
Requisiti aggiuntivi per le partecipazioni qualificate comprese tra il 20 % e il 50 %
In vigore dal 11 lug 2017
Requisiti aggiuntivi per le partecipazioni qualificate comprese tra il 20 % e il 50 %
1. Qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 %, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato un documento strategico contenente:
a)
tutte le informazioni di cui all';
b)
informazioni dettagliate sull'influenza che il candidato acquirente intende esercitare sulla situazione finanziaria in relazione al soggetto interessato, compresi la politica dei dividendi, lo sviluppo strategico e l'allocazione delle risorse del soggetto interessato;
c)
la descrizione delle intenzioni e delle aspettative del candidato acquirente riguardo al soggetto interessato nel medio termine, comprendente tutti gli elementi di cui all', paragrafi 2 e 3.
2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui allo stesso paragrafo sono trasmesse anche all'autorità competente del soggetto interessato da ogni candidato acquirente di cui all' qualora l'influenza esercitata con la partecipazione azionaria del candidato acquirente, sulla base di una valutazione complessiva della struttura dell'azionariato del soggetto interessato, sarebbe equivalente all'influenza esercitata con partecipazioni comprese tra il 20 % e il 50 %.
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