Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 lug 2017
In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2070, gli enti presentano le informazioni di cui agli di detto regolamento alle autorità competenti entro il 30 settembre 2017.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:1486:oj#art-2