Art. 1
In vigore dal 10 lug 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato:
1)
all'articolo 21 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
«4 bis. Per le specie con ciclo produttivo breve che beneficiano di un sostegno ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono, in mancanza di uno schedario computerizzato, introdurre procedure che prevedano l'utilizzazione dei dati contenuti nei certificati di macellazione o in altri documenti giustificativi ai fini della domanda di pagamento per animale. Tali dati offrono le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione della misura di sostegno in questione a livello dei singoli animali.
Le procedure di cui al primo comma possono consistere in un sistema che consenta al beneficiario di chiedere il sostegno per tutti gli animali che, a una data o durante un periodo fissati dallo Stato membro, siano ammissibili al sostegno sulla base dei dati contenuti nei certificati di macellazione o in altri documenti giustificativi.
In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che, in conformità alle disposizioni applicabili alla misura di sostegno in questione, la data o il periodo di cui al secondo comma siano chiaramente definiti e noti al beneficiario.»;
2)
l'articolo 48 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
il rispetto dei criteri di selezione, laddove applicabili;»;
ii)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione. Per le operazioni con un tasso di aiuto fino al 30 % o per le operazioni sostenute a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la verifica della ragionevolezza dei costi può essere effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento. Per le operazioni con costi ammissibili fino a 5 000 EUR, la ragionevolezza dei costi può essere stabilita da un progetto di bilancio approvato ex ante dall'autorità di gestione.»;
b)
al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;
b)
dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, tranne se si applicano una delle forme o dei metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) o d), del regolamento (UE) n. 1303/2013.»;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, i paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano al contributo allo strumento finanziario, né al sostegno fornito al beneficiario finale. Tuttavia, si applicano gli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (*1).
(*1) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).»;"
3)
l'articolo 50 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«La spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 5 % della spesa di cui all'articolo 46 cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dichiarata ogni anno civile all'organismo pagatore e che non riguarda operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi.»;
ii)
è aggiunto il seguente terzo comma:
«Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, soltanto i pagamenti ai destinatari finali soggetti a controllo in loco sono conteggiati nella spesa oggetto dei controlli in loco di cui al primo comma.»;
b)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Solo i controlli svolti entro la data prevista per la presentazione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo conformemente all'articolo 9 sono conteggiati ai fini del conseguimento del livello minimo di cui al paragrafo 1.»;
4)
l'articolo 51 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I controlli in loco verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non hanno formato oggetto di controlli amministrativi. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano al contributo allo strumento finanziario, né al sostegno fornito al beneficiario finale. Tuttavia, si applicano gli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.».
5)
gli articoli da 54 a 59 sono soppressi;
6)
all'articolo 60 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. In deroga all'articolo 48, paragrafo 2, lettera e), per le operazioni attuate da un gruppo di azione locale e relative a un gruppo di progetti inerenti a un tema comune, la verifica della ragionevolezza dei costi può essere effettuata in sede di controlli amministrativi sulle domande di pagamento relative a tale gruppo di progetti.»;
7)
l'articolo 61 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la seconda frase è soppressa;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'autorità competente assicura, attraverso controlli amministrativi e, se necessario, visite in loco presso le istituzioni finanziarie intermedie e i beneficiari, che i pagamenti a tali istituzioni siano conformi al diritto dell'Unione e all'accordo stipulato tra l'autorità competente e le istituzioni finanziarie intermedie stesse.»;
8)
all'articolo 63, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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