Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 lug 2017
La protezione accordata ai sensi dell' è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a seguito dell'ordinanza del 29 ottobre 2015 sull'indicazione di origine protetta «Tomme de Savoie», pubblicata il 7 novembre 2015 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a favore degli operatori che soddisfano le condizioni del suddetto articolo.
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