Art. 1
In vigore dal 4 lug 2017
Il regolamento (CE) n. 1683/95 è così modificato:
1)
All'articolo 7 sono aggiunti i seguenti commi:
«Su richiesta dell'Irlanda e del Regno Unito, la Commissione definisce con lo Stato membro richiedente le opportune modalità per lo scambio di informazioni tecniche di cui all' ai fini del rilascio dei visti nazionali da parte dello Stato membro richiedente.
I costi per i quali l'Irlanda e il Regno Unito non contribuiscono conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono a carico rispettivamente dell'Irlanda o del Regno Unito se essi presentano tale richiesta.»
2)
L'allegato è sostituito dall'immagine e dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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