Art. 9 · Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi

Art. 9

Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi

In vigore dal 4 lug 2017
Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi 1.   Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, se hanno motivi sufficienti di ritenere che un prodotto disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico di cui al presente regolamento, come il profilo ambientale e relativo alla tutela dei consumatori, procedono ad una valutazione del prodotto in questione alla luce di tutti i requisiti in materia di etichettatura energetica pertinenti al rischio e stabiliti nel presente regolamento o nel pertinente atto delegato. Al fine di tale valutazione i fornitori e i distributori collaborano nella misura necessaria con le autorità di vigilanza del mercato. 2.   Le autorità di vigilanza del mercato, se nel corso della valutazione di cui al paragrafo 1 constatano che il prodotto non è conforme ai requisiti di cui al presente regolamento o al pertinente atto delegato, chiedono tempestivamente al fornitore o, se del caso, al distributore, di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo, se opportuno, dal mercato o, se opportuno, di richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio da esse stabilito. Alle misure di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell' del regolamento (CE) n. 765/2008. 3.   Le autorità di vigilanza del mercato, se ritengono che un caso di non conformità di cui al paragrafo 2 non si limiti al proprio territorio nazionale, informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore o al distributore di adottare. 4.   Il fornitore o, se del caso, il distributore assicura che siano adottate tutte le misure correttive o restrittive del caso, ai sensi del paragrafo 2, nei confronti di tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'intera Unione. 5.   Se il fornitore o, se del caso, il distributore non adotta misure correttive adeguate nel periodo di cui al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure provvisorie del caso per vietare o limitare la disponibilità del prodotto sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo. 6.   Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate a norma del paragrafo 5. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, segnatamente: a) i dati necessari a identificare il prodotto non conforme; b) l'origine del prodotto; c) la natura dell'asserita non conformità e il rischio di cui trattasi; d) la natura e la durata delle misure nazionali adottate e le ragioni addotte dal fornitore o, se del caso, dal distributore; In particolare le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità è dovuta al fatto che il prodotto non rispetta gli obblighi relativi ad aspetti della tutela dell'interesse pubblico stabiliti nel presente regolamento o a carenze delle norme armonizzate di cui all' che conferiscono la presunzione di conformità. 7.   Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate e di eventuali informazioni supplementari a loro disposizione in merito alla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle proprie obiezioni. 8.   Se, entro 60 giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al paragrafo 6, né uno Stato membro né la Commissione hanno sollevato obiezioni in merito ad una misura provvisoria adottata da uno Stato membro, la misura è considerata giustificata. 9.   Gli Stati membri assicurano che nei confronti del prodotto interessato siano adottate tempestivamente le misure restrittive del caso, ad esempio il ritiro del prodotto stesso dal loro mercato.
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