Art. 6 · Altri obblighi dei fornitori e dei distributori

Art. 6

Altri obblighi dei fornitori e dei distributori

In vigore dal 4 lug 2017
Altri obblighi dei fornitori e dei distributori Il fornitore e il distributore: a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull'etichetta nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale di un dato modello conformemente al relativo atto delegato; b) collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati che rientrano nelle loro responsabilità; c) in relazione ai prodotti disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni di altro tipo non conformi agli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati, ove ciò possa indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia o di altre risorse durante l'uso; d) in relazione ai prodotti non disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati; e) per i prodotti non connessi all'energia, non forniscono né espongono etichette che imitano le etichette previste dal presente regolamento o dagli atti delegati. La lettera d) del primo comma non riguarda le etichette previste dal diritto nazionale, a meno che tali etichette non siano previste dagli atti delegati.
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