Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 giu 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è modificato come segue: (1) All'articolo 17, paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, lettera c), se la semina ha luogo dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, le etichette sono trasmesse entro il 30 giugno. Tuttavia, per la canapa coltivata come coltura intercalare, le etichette sono trasmesse entro una data che sarà fissata dagli Stati membri, non posteriore al 1o settembre. Se le etichette devono essere trasmesse anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite al beneficiario dopo essere state trasmesse in conformità a tale disposizione. Sulle etichette rispedite è indicato che sono state utilizzate per una domanda.» (2) L'articolo 45 è soppresso. (3) L'allegato è soppresso.
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