Art. 3 · Notifica annuale delle informazioni aggregate

Art. 3

Notifica annuale delle informazioni aggregate

In vigore dal 29 giu 2017
Notifica annuale delle informazioni aggregate 1.   Le autorità competenti forniscono all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, completando come opportuno il formulario figurante nell'allegato I del presente regolamento. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite all'ESMA entro il 31 marzo di ogni anno e riguardano tutte le indagini effettuate e tutte le sanzioni e misure imposte durante l'anno civile precedente. 3.   Le autorità competenti forniscono all'ESMA le informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi elettronici di trasmissione sicuri. 4.   Ai fini del paragrafo 1 l'ESMA specifica e individua i mezzi elettronici sicuri da utilizzare. Tali mezzi assicurano che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.
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