Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 giu 2017
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010), originari della Repubblica popolare cinese (PRC) e fabbricati dalla Jinan Meide (codice addizionale TARIC B336) 2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è del 39,2 %. 3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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