Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 giu 2017
Per quanto riguarda la sostanza attiva dimetoato in e su tutti i prodotti, ad esclusione dei meloni, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 17 gennaio 2018.
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