Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 692/2008
In vigore dal 22 giu 2017
Modifiche del regolamento (CE) n. 692/2008
Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:
1)
All' sono aggiunti i seguenti punti da 45 a 48:
«45. “sistema di stoccaggio del carburante”: dispositivi che consentono lo stoccaggio del carburante, quali il serbatoio del carburante, il bocchettone di riempimento, il tappo del serbatoio e la pompa del carburante;
46. “coefficiente di permeabilità (Permeability Factor — PF)”: emissioni di idrocarburi risultanti dalla permeabilità del sistema di stoccaggio del carburante;
47. “serbatoio monostrato”: serbatoio costituito da un solo strato di materiale;
48. “serbatoio multistrato”: serbatoio costituito da almeno due diversi materiali stratificati, uno dei quali impermeabile agli idrocarburi, fra cui l'etanolo.»
2)
All'articolo 17, dopo il secondo comma è aggiunto il paragrafo seguente:
«L'allegato VI, quale modificato dal regolamento (UE) 2017/1221 della Commissione (*1) si applica dalla data del 1o settembre 2019 a tutti i veicoli nuovi immatricolati a decorrere da tale data.
(*1)
GU L 174, 7.7.2017, pag. 3
»
"
3)
L'allegato VI è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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