Art. 4
Tempistica
In vigore dal 22 giu 2017
Tempistica
1. Le autorità competenti comunicano all'ESMA le sanzioni amministrative imposte ma non pubblicate, compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito, inviando il file di trasmissione al più tardi entro 10 giorni lavorativi dall'adozione della decisione di non pubblicare la sanzione.
2. Le autorità competenti inviano all'ESMA tutte le informazioni, ivi compresa la sentenza definitiva, in relazione a ogni eventuale sanzione penale inviando il file di trasmissione al più tardi entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni.
Storico versioni
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