Art. 6 · Comunicazione della decisione sulla concessione o sul rifiuto dell'autorizzazione

Art. 6

Comunicazione della decisione sulla concessione o sul rifiuto dell'autorizzazione

In vigore dal 22 giu 2017
Comunicazione della decisione sulla concessione o sul rifiuto dell'autorizzazione L'autorità competente informa il richiedente, in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati, della propria decisione di concedere o rifiutare l'autorizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:1110:oj#art-6