Art. 2 · Trasmissione delle informazioni e comunicazione all'autorità competente

Art. 2

Trasmissione delle informazioni e comunicazione all'autorità competente

In vigore dal 22 giu 2017
Trasmissione delle informazioni e comunicazione all'autorità competente 1.   Il soggetto che richiede l'autorizzazione in qualità di fornitore di servizi di comunicazione dati in conformità delle disposizioni del titolo V della direttiva 2014/65/UE trasmette all'autorità competente tutte le informazioni, in conformità dell'articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, completando il modulo di domanda di cui all'allegato I. 2.   Il richiedente comunica all'autorità competente le informazioni relative a tutti i membri dell'organo di gestione compilando il modulo di comunicazione di cui all'allegato II. 3.   Il richiedente indica chiaramente nel documento a quale requisito specifico fa riferimento, in conformità delle disposizioni del titolo V della direttiva 2014/65/UE, e precisa in quale allegato sono fornite le informazioni in questione. 4.   Il richiedente indica nel documento se ai servizi di comunicazione dati per cui richiede l'autorizzazione non sono applicabili eventuali requisiti specifici in conformità delle disposizioni del titolo V della direttiva 2014/65/UE o del regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione (3). 5.   Le autorità competenti indicano nei propri siti Internet se i moduli di domanda debitamente compilati, le comunicazioni e le relative informazioni supplementari debbano essere presentati in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati.
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