Art. 1 · Designazione di un punto di contatto

Art. 1

Designazione di un punto di contatto

In vigore dal 22 giu 2017
Designazione di un punto di contatto Le autorità competenti designano un punto di contatto per trattare tutte le informazioni ricevute dai soggetti che richiedono l'autorizzazione in qualità di fornitori di servizi di comunicazione dati. Le autorità competenti pubblicano e aggiornano regolarmente sul proprio sito Internet i recapiti del punto di contatto designato.
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