Art. 2 · Relazioni giornaliere

Art. 2

Relazioni giornaliere

In vigore dal 20 giu 2017
Relazioni giornaliere 1.   Le imprese di investimento forniscono alle autorità competenti la scomposizione delle loro posizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE mediante una relazione giornaliera sulle posizioni nel formato riportato nelle tabelle di cui all'allegato II del presente regolamento. 2.   La relazione di cui al paragrafo 1 contiene tutte le posizioni per tutte le scadenze di tutti i contratti.
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