Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 giu 2017
Le materie prime per mangimi etichettate prima dell'11 gennaio 2018 in conformità al regolamento (UE) n. 68/2013 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e a essere usate fino a esaurimento delle scorte.
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