Art. 2 · Disposizioni transitorie

Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 giu 2017
Disposizioni transitorie 1.   L'additivo specificato nell'allegato e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 luglio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo specificato nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 luglio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 6 luglio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo specificato nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 6 luglio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 6 luglio 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
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