Art. 4
Tempistica della pubblicazione e della comunicazione da parte del gestore della sede di negoziazione
In vigore dal 15 giu 2017
Tempistica della pubblicazione e della comunicazione da parte del gestore della sede di negoziazione
1. Il gestore della sede di negoziazione pubblica immediatamente le decisioni di cui all', lettera a).
2. Il gestore della sede di negoziazione non pubblica le decisioni di cui all', lettera a), con altre mezzi prima della loro pubblicazione ai sensi dell', paragrafo 1.
3. Il gestore della sede di negoziazione comunica le decisioni di cui all', lettera a), all'autorità competente contestualmente alla loro pubblicazione o immediatamente dopo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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