Art. 2
Definizione di «gestore della sede di negoziazione»
In vigore dal 15 giu 2017
Definizione di «gestore della sede di negoziazione»
Ai fini del presente regolamento, per «gestore della sede di negoziazione» si intende:
a)
un operatore di mercato che gestisce un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
b)
un'impresa di investimento che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
Storico versioni
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