Art. 9 · Attività ammissibili

Art. 9

Attività ammissibili

In vigore dal 14 giu 2017
Attività ammissibili 1.   L'FCM investe soltanto in una o più delle seguenti categorie di attività finanziarie, rigorosamente alle condizioni stabilite dal presente regolamento: a) strumenti del mercato monetario, compresi gli strumenti finanziari emessi o garantiti individualmente o congiuntamente dall'Unione, dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri o dalle loro banche centrali, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo europeo di stabilità finanziaria, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca dei regolamenti internazionali oppure da qualsiasi altro ente od organismo finanziario internazionale pertinente di cui fanno parte uno o più Stati membri; b) cartolarizzazioni ammissibili e le commercial paper garantite da attività (ABCP); c) depositi presso enti creditizi; d) strumenti finanziari derivati; e) operazioni di acquisto con patto di rivendita che soddisfano le condizioni di cui all'; f) operazioni di vendita con patto di riacquisto che soddisfano le condizioni di cui all' ; g) azioni o quote di altri FCM. 2.   L'FCM non svolge nessuna delle attività seguenti: a) investimento in attività non menzionate al paragrafo 1; b) vendita allo scoperto di uno dei seguenti strumenti: strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni, ABCP e azioni o quote di altri FCM; c) assunzione di esposizione diretta o indiretta in azioni o materie prime, neanche per mezzo di derivati, certificati che le rappresentano, indici basati su di esse o qualsiasi altro mezzo o strumento che determini un'esposizione in esse; d) conclusione di accordi di concessione o assunzione di titoli in prestito ovvero conclusione di qualsiasi altro accordo che vincoli le attività dell'FCM; e) assunzione e concessione di prestiti in contante. 3.   L'FCM può detenere liquidità a titolo accessorio conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE.
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