Art. 46
Riesame
In vigore dal 14 giu 2017
Riesame
1. Entro il 21 luglio 2022, la Commissione riesamina l'adeguatezza del presente regolamento dal punto di vista sia prudenziale che economico, previe consultazioni con l'ESMA e, se del caso, con il CERS, tra l'altro per stabilire se sia necessario modificare il regime degli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico e degli FCM di tipo LVNAV.
2. In particolare in sede di riesame la Commissione
a)
analizza l'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, l'impatto sugli investitori, sugli FCM e sui gestori di FCM nell'Unione;
b)
valuta il ruolo svolto dagli FCM nell'acquisto del debito emesso o garantito dagli Stati membri;
c)
tiene conto delle caratteristiche specifiche del debito emesso o garantito dagli Stati membri e del ruolo svolto da tale debito nel finanziamento degli Stati membri;
d)
tiene conto della relazione di cui all'articolo 509, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
e)
tiene conto dell'impatto del presente regolamento sui mercati dei finanziamenti a breve termine;
f)
tiene conto dell'evoluzione del quadro regolamentare a livello internazionale.
Entro il 21 luglio 2022, la Commissione presenta una relazione sulla fattibilità dell'istituzione di una quota dell'80 % del debito pubblico dell'UE. La relazione tiene in considerazione la disponibilità di strumenti di debito pubblico dell'UE a breve termine e valuta se gli FCM di tipo LVNAV siano un'adeguata alternativa agli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico non dell'UE. Se nella relazione la Commissione conclude che non è possibile introdurre una quota dell'80 % del debito pubblico dell'UE ed eliminare gradualmente gli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico aventi un ammontare illimitato di debito pubblico non UE, essa dovrebbe motivare le sue conclusioni. Se conclude che è possibile introdurre una quota dell'80 % del debito pubblico dell'UE, la Commissione può formulare proposte legislative per l'introduzione di tale quota, affinché almeno l'80 % delle attività degli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico sia investito in strumenti di debito pubblico dell'UE. Inoltre, se conclude che gli FCM di tipo LVNAV sono diventati un'adeguata alternativa agli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico non dell'UE, la Commissione può formulare proposte appropriate per abolire completamente la deroga relativa agli FCM di tipo CNAV che investono in debito pubblico.
I risultati del riesame sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnati, se del caso, da opportune proposte di modifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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