Art. 44 · Trattamento degli OICVM e dei FIA esistenti

Art. 44

Trattamento degli OICVM e dei FIA esistenti

In vigore dal 14 giu 2017
Trattamento degli OICVM e dei FIA esistenti 1.   Entro il 21 gennaio 2019, gli OICVM o i FIA esistenti che investono in attività a breve termine e che hanno come obiettivi distinti o cumulativi l'offerta di rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o la preservazione del valore dell'investimento presentano domanda all'autorità competente dell'FCM corredata dei documenti e delle prove necessari per dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento. 2.   Entro due mesi dal ricevimento della domanda completa l'autorità competente dell'FCM valuta se l'OICVM o il FIA è conforme al presente regolamento ai sensi degli . L'autorità competente dell'FCM adotta una decisione e la comunica immediatamente all'OICVM o al FIA.
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