Art. 44
Trattamento degli OICVM e dei FIA esistenti
In vigore dal 14 giu 2017
Trattamento degli OICVM e dei FIA esistenti
1. Entro il 21 gennaio 2019, gli OICVM o i FIA esistenti che investono in attività a breve termine e che hanno come obiettivi distinti o cumulativi l'offerta di rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o la preservazione del valore dell'investimento presentano domanda all'autorità competente dell'FCM corredata dei documenti e delle prove necessari per dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento.
2. Entro due mesi dal ricevimento della domanda completa l'autorità competente dell'FCM valuta se l'OICVM o il FIA è conforme al presente regolamento ai sensi degli . L'autorità competente dell'FCM adotta una decisione e la comunica immediatamente all'OICVM o al FIA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1131:oj#art-44