Art. 43 · Cooperazione tra autorità

Art. 43

Cooperazione tra autorità

In vigore dal 14 giu 2017
Cooperazione tra autorità 1.   L'autorità competente dell'FCM e l'autorità competente del gestore dell'FCM, se diversa, cooperano tra di loro e si scambiano informazioni ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento. 2.   Le autorità competenti e l'ESMA collaborano quando necessario per l'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. 3.   Le autorità competenti e l'ESMA si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare violazioni del presente regolamento e porvi rimedio. Le autorità competenti degli Stati membri responsabili del rilascio dell'autorizzazione o della vigilanza degli FCM ai sensi del presente regolamento comunicano informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui tali informazioni sono pertinenti per la sorveglianza e l'intervento in caso di potenziali implicazioni delle attività di singoli FCM o degli FCM collettivamente sulla stabilità di istituti finanziari di importanza sistemica e sull'ordinato funzionamento dei mercati sui quali gli FCM operano. Sono informati anche l'ESMA e il comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), i quali trasmettono tali informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri. 4.   Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità nazionali competenti a norma dell', paragrafo 5, l'ESMA elabora, conformemente ai poteri ad essa conferiti in virtù del regolamento (UE) n. 1095/2010, una relazione per la Commissione alla luce del riesame di cui all' del presente regolamento.
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