Art. 42 · Poteri e competenze dell'ESMA

Art. 42

Poteri e competenze dell'ESMA

In vigore dal 14 giu 2017
Poteri e competenze dell'ESMA 1.   All'ESMA sono conferiti i poteri necessari per l'esercizio delle funzioni che le sono attribuite dal presente regolamento. 2.   I poteri dell'ESMA ai sensi delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE sono esercitati anche in relazione al presente regolamento e in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001. 3.   Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1095/2010, il presente regolamento è incluso in ogni ulteriore atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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