Art. 42
Poteri e competenze dell'ESMA
In vigore dal 14 giu 2017
Poteri e competenze dell'ESMA
1. All'ESMA sono conferiti i poteri necessari per l'esercizio delle funzioni che le sono attribuite dal presente regolamento.
2. I poteri dell'ESMA ai sensi delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE sono esercitati anche in relazione al presente regolamento e in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.
3. Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1095/2010, il presente regolamento è incluso in ogni ulteriore atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1131:oj#art-42