Art. 40 · Sanzioni e altre misure

Art. 40

Sanzioni e altre misure

In vigore dal 14 giu 2017
Sanzioni e altre misure 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e sulle altre misure applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le altre misure previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   Entro il 21 luglio 2018 gli Stati membri comunicano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di tutte le successive modifiche.
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