Art. 4 · Autorizzazione dell'FCM

Art. 4

Autorizzazione dell'FCM

In vigore dal 14 giu 2017
Autorizzazione dell'FCM 1.   È istituito, commercializzato o gestito nell'Unione come FCM soltanto l'organismo d'investimento collettivo autorizzato a norma del presente regolamento. L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri. 2.   L'organismo d'investimento collettivo che deve essere autorizzato come OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE e come FCM a norma del presente regolamento per la prima volta, è autorizzato come FCM nel quadro della procedura di autorizzazione ai sensi di detta direttiva. Qualora un organismo d'investimento collettivo sia già stato autorizzato come OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE, può chiedere di essere autorizzato come FCM secondo la procedura di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo. 3.   L'organismo d'investimento collettivo che è un FIA e che chiede di essere autorizzato come FCM, è autorizzato come tale secondo la procedura di autorizzazione prevista all'. 4.   È autorizzato come FCM soltanto l'organismo d'investimento collettivo per il quale l'autorità competente dell'FCM reputa che questo sia in grado di adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento. 5.   Ai fini dell'autorizzazione come FCM, l'organismo d'investimento collettivo trasmette all'autorità competente tutti i documenti seguenti: a) il regolamento o i documenti costitutivi dell'FCM, compresa l'indicazione della tipologia di FCM tra quelle specificate all', paragrafo 1; b) l'identità del gestore dell'FCM; c) l'identità del depositario; d) una descrizione dell'FCM o ogni altra informazione al riguardo messa a disposizione degli investitori; e) una descrizione o ogni altra informazione relativa alle disposizioni e procedure necessarie per ottemperare agli obblighi di cui ai capi da II a VII; f) ogni altra informazione o documentazione che l'autorità competente dell'FCM chiede per verificare il rispetto degli obblighi imposti dal presente regolamento. 6.   L'autorità competente informa l'ESMA, a cadenza trimestrale, delle autorizzazioni rilasciate o revocate conformemente al presente regolamento. 7.   L'ESMA tiene un registro pubblico centrale in cui è identificato ciascun FCM autorizzato a norma del presente regolamento, con indicazione della tipologia conformemente all', paragrafo 1, se si tratta di un FCM a breve termine o standard, del gestore e dell'autorità competente. Il registro è messo a disposizione in formato elettronico.
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