Art. 27
Conoscenza del proprio cliente («know your customer»)
In vigore dal 14 giu 2017
Conoscenza del proprio cliente («know your customer»)
1. Fatti salvi requisiti più rigorosi stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), il gestore dell'FCM istituisce, attua e applica procedure ed esercita tutta la diligenza dovuta per prevedere l'effetto di riscatti concomitanti da parte di diversi investitori, tenendo conto almeno del tipo di investitori, del numero di azioni o quote del fondo detenute da un singolo investitore e dell'evoluzione dei flussi in entrata e in uscita.
2. Se il valore delle azioni o quote detenute da un singolo investitore supera l'importo del corrispondente requisito di liquidità giornaliera dell'FCM, il gestore dell'FCM prende in considerazione, oltre ai fattori di cui al paragrafo 1, tutti gli elementi seguenti:
a)
le dinamiche individuabili delle esigenze di liquidità degli investitori, tra cui l'evoluzione ciclica del numero di azioni nell'FCM;
b)
l'avversione al rischio dei diversi investitori;
c)
il grado di correlazione o gli stretti legami tra i diversi investitori dell'FCM.
3. Se gli investitori effettuano i loro investimenti tramite un intermediario, il gestore dell'FCM richiede all'intermediario le informazioni necessarie per rispettare i paragrafi 1 e 2, in modo da gestire adeguatamente la liquidità e la concentrazione di investitori dell'FCM.
4. Il gestore dell'FCM assicura che il valore delle azioni o quote detenute da un singolo investitore non abbia un impatto rilevante sul profilo di liquidità dell'FCM laddove rappresenti una parte considerevole del NAV complessivo dell'FCM.
Storico versioni
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