Art. 21
Documentazione
In vigore dal 14 giu 2017
Documentazione
1. Il gestore dell'FCM documenta la procedura di valutazione interna della qualità creditizia e le valutazioni della qualità creditizia. Tale documentazione include:
a)
la struttura e le modalità operative della procedura di valutazione interna della qualità creditizia, in modo che l'autorità competente possa comprendere e valutare l'adeguatezza della valutazione della qualità creditizia;
b)
la logica e l'analisi su cui si fonda la valutazione della qualità creditizia nonché la scelta operata dal gestore dell'FCM quanto ai criteri e alla frequenza del riesame della valutazione della qualità creditizia;
c)
tutte le modifiche di rilievo apportate alla procedura di valutazione interna della qualità creditizia, compresa l'indicazione dei fattori («trigger») che le hanno determinate;
d)
l'organizzazione della procedura di valutazione interna della qualità creditizia e la struttura di controllo interno;
e)
serie storiche complete delle valutazioni interne della qualità creditizia degli strumenti, degli emittenti e, se del caso, dei garanti riconosciuti;
f)
il o i responsabili della procedura di valutazione interna della qualità creditizia.
2. Il gestore dell'FCM conserva tutta la documentazione di cui al paragrafo 1 per almeno tre periodi contabili annuali completi.
3. La procedura di valutazione interna della qualità creditizia è illustrata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'FCM e tutti i documenti menzionati al paragrafo 1 sono messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità competente dell'FCM o dell'autorità competente del gestore dell'FCM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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