Art. 21 · Documentazione

Art. 21

Documentazione

In vigore dal 14 giu 2017
Documentazione 1.   Il gestore dell'FCM documenta la procedura di valutazione interna della qualità creditizia e le valutazioni della qualità creditizia. Tale documentazione include: a) la struttura e le modalità operative della procedura di valutazione interna della qualità creditizia, in modo che l'autorità competente possa comprendere e valutare l'adeguatezza della valutazione della qualità creditizia; b) la logica e l'analisi su cui si fonda la valutazione della qualità creditizia nonché la scelta operata dal gestore dell'FCM quanto ai criteri e alla frequenza del riesame della valutazione della qualità creditizia; c) tutte le modifiche di rilievo apportate alla procedura di valutazione interna della qualità creditizia, compresa l'indicazione dei fattori («trigger») che le hanno determinate; d) l'organizzazione della procedura di valutazione interna della qualità creditizia e la struttura di controllo interno; e) serie storiche complete delle valutazioni interne della qualità creditizia degli strumenti, degli emittenti e, se del caso, dei garanti riconosciuti; f) il o i responsabili della procedura di valutazione interna della qualità creditizia. 2.   Il gestore dell'FCM conserva tutta la documentazione di cui al paragrafo 1 per almeno tre periodi contabili annuali completi. 3.   La procedura di valutazione interna della qualità creditizia è illustrata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'FCM e tutti i documenti menzionati al paragrafo 1 sono messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità competente dell'FCM o dell'autorità competente del gestore dell'FCM.
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