Art. 20 · Valutazione interna della qualità creditizia

Art. 20

Valutazione interna della qualità creditizia

In vigore dal 14 giu 2017
Valutazione interna della qualità creditizia 1.   Il gestore dell'FCM applica la procedura di cui all' al fine di determinare se la qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario, delle cartolarizzazioni o delle ABCP ottiene una valutazione favorevole. Qualora un'agenzia di rating del credito registrata e certificata in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 abbia fornito un rating di tale strumento del mercato monetario, il gestore dell'FCM può tenere conto di tali rating e delle informazioni e analisi supplementari nella valutazione interna della qualità creditizia, pur non affidandosi esclusivamente o meccanicamente a tali rating in conformità dell'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1060/2009. 2.   La valutazione della qualità creditizia tiene conto almeno dei seguenti fattori e principi generali: a) la quantificazione del rischio di credito dell'emittente e il relativo rischio di inadempimento dell'emittente e dello strumento; b) indicatori qualitativi relativi all'emittente dello strumento, anche alla luce della situazione macroeconomica e dei mercati finanziari; c) il carattere a breve termine degli strumenti del mercato monetario; d) la classe di attività dello strumento; e) il tipo di emittente, operando almeno una distinzione tra i seguenti tipi di emittenti: amministrazioni statali, regionali o locali, società finanziarie e società non finanziarie; f) per quanto attiene agli strumenti finanziari strutturati, il rischio operativo e di controparte insito nell'operazione finanziaria strutturata e, in caso di esposizioni su cartolarizzazioni, il rischio di credito dell'emittente, la struttura della cartolarizzazione e il rischio di credito delle attività sottostanti; g) il profilo di liquidità dello strumento. Il gestore dell'FCM può, oltre ai fattori e ai principi generali di cui al presente paragrafo, tenere conto delle segnalazioni e degli indicatori in sede di determinazione della qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario di cui all', paragrafo 7.
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