Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 giu 2017
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «attività a breve termine»: le attività finanziarie con vita residua non superiore a due anni; 2)   «strumenti del mercato monetario»: gli strumenti del mercato monetario quali definiti all', paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2009/65/CE e gli strumenti di cui all' della direttiva 2007/16/CE della Commissione (15); 3)   «valori mobiliari»: i valori mobiliari quali definiti all', paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2009/65/CE e gli strumenti di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2007/16/CE; 4)   «operazione di vendita con patto di riacquisto» («repurchase agreement»): l'operazione con la quale una parte trasferisce titoli o diritti loro connessi ad una controparte con l'obbligo di riacquistarli ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire; 5)   «operazione di acquisto con patto di rivendita» («reverse repurchase agreement»): l'operazione con la quale una parte riceve titoli o diritti loro connessi da una controparte con l'obbligo di rivenderli ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire; 6)   «concessione di titoli in prestito» («securities lending») e «assunzione di titoli in prestito» («securities borrowing»): l'operazione con la quale l'ente o la sua controparte trasferisce titoli con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito; costituisce una concessione di titoli in prestito per l'ente che trasferisce i titoli e un'assunzione di titoli in prestito per l'ente a cui tali titoli sono trasferiti; 7)   «cartolarizzazione»: la cartolarizzazione quale definita all', paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013; 8)   «valutazione in base ai prezzi di mercato»: la valutazione delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti, tra cui i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione; 9)   «valutazione in base ad un modello»: qualsiasi valutazione basata su un parametro (benchmark) o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da uno o più dati di mercato; 10)   «metodo del costo ammortizzato»: il metodo di valutazione che considera il costo di acquisizione dell'attività e ne corregge il valore per tener conto dell'ammortamento dei premi o degli sconti fino a scadenza; 11)   «FCM con valore patrimoniale netto costante che investe in debito pubblico» o «FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico»: il fondo comune monetario: a) che cerca di mantenere invariato il valore patrimoniale netto (NAV) per azione o quota; b) dove il reddito del fondo è accumulato quotidianamente e può essere versato all'investitore o utilizzato per acquistare ulteriori quote o azioni del fondo; c) dove le attività sono generalmente valutate con il metodo del costo ammortizzato e dove il NAV è arrotondato al più vicino punto percentuale o all'equivalente in termini valutari; e d) che investe almeno il 99,5 % delle sue attività negli strumenti di cui all', paragrafo 7, in operazioni di acquisto con patto di rivendita garantite dal debito pubblico di cui all', paragrafo 7 e in liquidità; 12)   «FCM con valore patrimoniale netto a bassa volatilità» o «FCM di tipo LVNAV»: il fondo comune monetario che soddisfa i requisiti specifici di cui agli e all', paragrafo 2, lettera b); 13)   «FCM con valore patrimoniale netto variabile» o «FCM di tipo VNAV»: il fondo comune monetario che soddisfa i requisiti specifici di cui agli e all', paragrafo 1; 14)   «FCM a breve termine»: il fondo del mercato monetario che investe in strumenti del mercato monetario ammissibili di cui all', paragrafo 1, ed è soggetto alle norme in materia di portafoglio di cui all'; 15)   «FCM standard»: il fondo del mercato monetario che investe in strumenti del mercato monetario ammissibili di cui all', paragrafi 1 e 2, ed è soggetto alle norme in materia di portafoglio di cui all'; 16)   «enti creditizi»: gli enti creditizi ai sensi dell', paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; 17)   «autorità competente dell'FCM»: a) per l'OICVM, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM designata conformemente all'articolo 97 della direttiva 2009/65/CE; b) per il FIA dell'UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del FIA definita all', paragrafo 1, lettera p), della direttiva 2011/61/UE; c) per il FIA non UE, una delle seguenti autorità: i) l'autorità competente dello Stato membro in cui il FIA non UE è commercializzato nell'Unione senza passaporto; ii) l'autorità competente del gestore del fondo d'investimento alternativo dell'UE (GEFIA dell'UE) che gestisce il FIA non UE dove questo è commercializzato nell'Unione con passaporto oppure non è commercializzato nell'Unione; iii) l'autorità competente dello Stato membro di riferimento se il FIA non UE non è gestito da un GEFIA dell'UE ed è commercializzato nell'Unione con passaporto; 18)   «scadenza legale»: la data alla quale il capitale di un titolo dev'essere rimborsato integralmente e che non è soggetta a discrezionalità; 19)   «scadenza media ponderata» o WAM: il periodo di tempo medio fino alla scadenza legale, o, se precedente, fino al successivo adeguamento del tasso di interesse al tasso del mercato monetario, di tutte le attività sottostanti dell'FCM ponderato in funzione della consistenza relativa di ciascuna attività; 20)   «vita media ponderata» o WAL: il periodo di tempo medio fino alla scadenza legale di tutte le attività sottostanti dell'FCM ponderato in funzione della consistenza relativa di ciascuna attività; 21)   «vita residua»: il periodo di tempo rimanente fino alla scadenza legale di un titolo; 22)   «vendita allo scoperto»: la vendita, da parte dell'FCM, di uno strumento che l'FCM non possiede al momento della conclusione del contratto di vendita, compreso il caso in cui, al momento della conclusione del contratto di vendita, l'FCM abbia preso in prestito o si sia accordato per prendere in prestito lo strumento per consegnarlo al momento del regolamento. Questa definizione non include: a) un'operazione di vendita con patto di riacquisto in cui una delle parti ha convenuto di vendere all'altra parte un titolo ad un prezzo determinato con l'impegno dell'altra parte di rivenderglielo ad una data successiva ad un altro prezzo determinato; o b) la conclusione di un contratto future o di altro contratto derivato con cui si convenga di vendere titoli ad un prezzo definito a una data futura; 23)   «gestore del fondo comune monetario»: nel caso di un FCM OICVM, la società di gestione dell'OICVM, o la società di investimento dell'OICVM nel caso di un OICVM autogestito, e, nel caso di un FCM FIA, un GEFIA o un FIA gestito internamente.
Storico versioni

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