Art. 15
Operazioni di acquisto con patto di rivendita ammissibili
In vigore dal 14 giu 2017
Operazioni di acquisto con patto di rivendita ammissibili
1. L'FCM è autorizzato a effettuare l'operazione di acquisto con patto di rivendita che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a)
l'FCM ha il diritto di porre fine all'operazione in qualsiasi momento con un preavviso massimo di due giorni lavorativi;
b)
il valore di mercato delle attività ricevute nel quadro dell'operazione è pari in qualsiasi momento almeno al valore dell'esborso di contante.
2. Le attività ricevute dall'FCM nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita consistono in strumenti del mercato monetario che soddisfano i requisiti di cui all'.
Le attività ricevute dall'FCM nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita non sono vendute, reinvestite, impegnate né altrimenti trasferite.
3. Le cartolarizzazioni e ABCP non possono essere ricevute dall'FCM nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita.
4. Le attività ricevute dall'FCM nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita sono sufficientemente diversificate e l'esposizione verso un dato emittente non supera il 15 % del NAV dell'FCM, tranne quando tali attività assumono la forma di strumenti del mercato monetario che soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 7. Inoltre, le attività ricevute dall'FCM nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita sono emesse da un'entità indipendente dalla controparte, che non dovrebbe presentare un'elevata correlazione con il rendimento di quest'ultima.
5. L'FCM che effettua un'operazione di acquisto con patto di rivendita garantisce di poter ritirare in qualsiasi momento l'intero importo in contanti secondo il criterio della competenza o al prezzo corrente di mercato. Quando la liquidità può essere ritirata in qualsiasi momento al prezzo corrente di mercato, il valore di mercato dell'operazione di acquisto con patto di rivendita viene utilizzato per calcolare il NAV dell'FCM.
6. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita l'FCM può ricevere valori mobiliari liquidi o strumenti del mercato monetario diversi da quelli che soddisfano i requisiti dell' purché tali attività soddisfino una delle condizioni seguenti:
a)
siano emesse o garantite dall'Unione, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità o dal Fondo europeo di stabilità finanziaria, a condizione che abbiano ottenuto una valutazione favorevole conformemente agli articoli da 19 a 22;
b)
siano emesse o garantite da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che abbiano ottenuto una valutazione favorevole conformemente agli articoli da 19 a 22.
Gli investitori dell'FCM sono informati delle attività ricevute nel quadro delle operazioni di acquisto con patto di rivendita a norma del primo comma del presente paragrafo, conformemente all' del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).
Le attività ricevute nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita conformemente al primo comma del presente paragrafo soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 7.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento specificando i requisiti quantitativi e qualitativi di liquidità applicabili alle attività di cui al paragrafo 6 nonché i requisiti quantitativi e qualitativi di qualità creditizia applicabili alle attività di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente articolo.
A tal fine la Commissione tiene conto della relazione di cui all'articolo 509, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
La Commissione adotta l'atto delegato di cui al primo comma entro il 21 gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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