Art. 14
Operazioni di vendita con patto di riacquisto ammissibili
In vigore dal 14 giu 2017
Operazioni di vendita con patto di riacquisto ammissibili
L'FCM è autorizzato a effettuare l'operazione di vendita con patto di riacquisto che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a)
è utilizzata su base temporanea, per un massimo di sette giorni lavorativi, esclusivamente a fini di gestione della liquidità e non a fini di investimento diversi da quelli di cui alla lettera c);
b)
alla controparte che riceve le attività trasferite dall'FCM a titolo di garanzia nel quadro dell'operazione di vendita con patto di riacquisto è fatto divieto di vendere, investire, impegnare o trasferire in altro modo tali attività senza previa approvazione dell'FCM;
c)
la liquidità ricevuta dall'FCM nel quadro dell'operazione di vendita con patto di riacquisto può essere:
i)
collocata in depositi conformemente all'articolo 50, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/65/CE; o
ii)
investita in attività di cui all', paragrafo 6, ma non può essere investita in altro modo in attività ammissibili di cui all', né trasferita o altrimenti riutilizzata;
d)
la liquidità ricevuta dall'FCM nel quadro dell'operazione di vendita con patto di riacquisto non supera il 10 % delle sue attività;
e)
l'FCM ha il diritto di porre fine all'operazione in qualsiasi momento con un preavviso massimo di due giorni lavorativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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